Art. 5.
 
  L'articolo  6  della  legge  regionale  13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' modificato:
                    "Art. 6. Deposito cauzionale.
 
  1. ll Presidente della Giunta  regionale  o  un  suo  delegato  nel
rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:
   a)  della  rilevanza  del  materiale  da  estrarre  per l'economia
regionale e della sua idoneita' agli scopi a cui si dice destinato;
   b)  della  tutela  e  della  salubrita'  della  zona  circostante,
dell'ambiente e del paesaggio;
   c)  delle  condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare
riferimento alla stabilita' delle aree interessate.
  2. Viene inoltre  disposto  a  versamento  di  una  cauzione  o  la
prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente
agli  interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del
paesaggio naturale alterato.
  3.  L'ammontare  del  deposito  cauzionale  omnicomprensivo  verra'
stabilito  dal  Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e
non potra', comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge
dal  piano  finanziario  di  cui  alla  lettera  i)   del   comma   2
dell'articolo 8.
  4.  Nel  caso  di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione
impiega il suddetto deposito per la ricomposizione  ambientale  o  il
recupero,  entro  novanta  giorni  dalla  notificazione della diffida
inviata al soggetto titolare,  fermo  il  diritto  a  richiedere  gli
eventuali ulteriori danni.
  5.  L'entita'  di  detto  deposito  e'  aggiornata ogni due anni in
relazione alle variazioni intervenute  nell'indice  ISTAT  del  costo
della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione.
  6.  La  cauzione  sara'  versata  alla  Tesoreria regionale e sara'
disponibile in favore del Comune,  dei  Comuni  o  Comunita'  Montane
interessati,  per  gli  indennizzi  derivanti dal mancato adempimento
degli impegni assunti dai richiedenti, nonche' per i danni recati dal
richiedente medesimo alle infrastrutture.
  7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoriabancaria o
assicurativa il cui schema deve essere sottoposto   al  parere  della
Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.
  8.  La  garanzia  deve  essere  vincolata  a  favore  della  Giunta
Regionale della Campania, alla quale spetta  rilasciare  il  relativo
svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.