Art. 5. L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 6. Deposito cauzionale. 1. ll Presidente della Giunta regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto: a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneita' agli scopi a cui si dice destinato; b) della tutela e della salubrita' della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio; c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilita' delle aree interessate. 2. Viene inoltre disposto a versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato. 3. L'ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verra' stabilito dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e non potra', comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8. 4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni. 5. L'entita' di detto deposito e' aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione. 6. La cauzione sara' versata alla Tesoreria regionale e sara' disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunita' Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonche' per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture. 7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoriabancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge. 8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.