Art. 6. L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 7. Negazione dell'autorizzazione di nuove cave. 1. L'autorizzazione non potra' essere rilasciata: a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio; b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167; c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza. 2. Nelle zone oggetto di tutela ai sensi delle leggi statali 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni e 10 settembre 1993, n. 33. o soggette a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione non potra' essere rilasciata senon previo nulla osta da parte dell'autorita' competente alla tutela, da rendersi secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge".