Art. 6.
 
  L'articolo  7  della  legge  regionale  13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' modificato:
        "Art. 7. Negazione dell'autorizzazione di nuove cave.
 
  1. L'autorizzazione non potra' essere rilasciata:
   a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle  cave
sia  vietata  da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti
regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione  ed  il
riassetto del territorio;
   b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli
strumenti  urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso
strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale,  senza
preventiva  autorizzazione  e  secondo  le  modalita'  previste dagli
articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
   c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte  di
cava  disti  meno  di  500  metri  dal  centro abitato, come definito
dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa
distanza.
  2. Nelle zone oggetto di tutela ai  sensi  delle  leggi  statali  1
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n.  431
e  6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni e 10 settembre 1993, n. 33.
o soggette  a  vincolo  idrogeologico,  l'autorizzazione  non  potra'
essere  rilasciata  senon  previo  nulla osta da parte dell'autorita'
competente alla tutela, da  rendersi  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo 11 della presente legge".