Art. 7. L'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 8. Procedura per l'autorizzazione. 1. La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare: a) le generalita' del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalita' del legale rappresentante per le societa' o imprese cooperative; b) il numero di codice fiscale del richiedente; c) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento; d) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda; e) l'indicazione della sostanza minerale oggetto della coltivazione; f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione; g) l'eventuale connessione tra l'esercizio dell'attivita' estrattiva e le attivita' cui sono destinati i materiali escavati. 2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati: a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento nonche' la certificazione prevista dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 937, al fine di accertare che il richiedente non versi in nessuna condizione ostativa delle suddette leggi antimafia; b) corografia, in scala 1:25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo; c) planimetria catastale nella quale siano indicati i terreni in disponibilita' del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m 500 da detto perimetro; d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area oggetto di coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tuttii vincoli esistenti nelle aree; nonche' indicate le colture agricole e forestali esistenti; ad essa dovra' essere allegata una documentazione fotografica comprendente, oltre l'area dicava, anche una panoramica d'insieme; e) il programma dei lavori di estrazione con l'indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da occupare, della produzione prevista, della potenzialita' degli impianti; f) un progetto di recupero contenente: 1) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito sia alla fine che nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero; 2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante e al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attivita' proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumori, ecc.); 3) relazione comprendente la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione dei residui di lavorazionee delle discariche e dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione e ove impongano motivi tecnici, secondo lotti di recupero, di cui l'ultimo deve essere completato entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione della coltivazione; g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge; h) la ricevuta di versamento della Tesoreria regionale di lire cinquecentomila a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda; i) un piano finanziario necessario al recupero ambientale; l) la nomina ed accettazione di un tecnico da individuare tra le categorie degli iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali, periti, geometri o dei direttori tecnici con provata esperienza nel settore delle cave e delle miniere, quale responsabile dell'andamento della coltivazione della cava e del rispetto dei tempi e modalita' dell'escavazione e del progetto ambientale, nonche' delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava. 3. Gli atti indicati alle lettere b), c), d), e), f) ed i) del comma 2 devono essere firmati da un ingegnere e/o da un architetto e/o da un geologo e/o da un perito e/o da un geometra e/o da un dottore agronomo e/o da un dottore forestale, iscritti nei rispettivi albi professionali e nell'ambito delle rispettive competenze professionali".