Art. 7.
 
  L'articolo  8  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n.  54, e'
cosi' modificato:
              "Art. 8. Procedura per l'autorizzazione.
 
  1.   La   domanda,   in   duplice   copia,   per    la    richiesta
dell'autorizzazione deve riportare:
   a)  le  generalita'  del  richiedente  ed  il suo domicilio per le
persone fisiche, la sede e le generalita' del  legale  rappresentante
per le societa' o imprese cooperative;
   b) il numero di codice fiscale del richiedente;
   c)  il  titolo  giuridico  sul  quale  si  fonda  il godimento del
giacimento;
   d) l'ubicazione  della  cava  o  torbiera  e  l'indicazione  della
superficie dell'area oggetto della domanda;
   e)   l'indicazione   della   sostanza   minerale   oggetto   della
coltivazione;
   f)  il  periodo  di   tempo   per   il   quale   viene   richiesta
l'autorizzazione;
   g)   l'eventuale   connessione   tra   l'esercizio  dell'attivita'
estrattiva e le attivita' cui sono destinati i materiali escavati.
  2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
   a) il titolo dal quale risulta il  diritto  del  richiedente  alla
coltivazione  del giacimento nonche' la certificazione prevista dalle
leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 937, al  fine
di  accertare  che  il  richiedente  non  versi in nessuna condizione
ostativa delle suddette leggi antimafia;
   b)   corografia,   in   scala    1:25.000,    con    l'indicazione
dell'ubicazione  della  cava  ed  il suo inserimento nel quadro delle
infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo;
   c) planimetria catastale nella quale siano indicati i  terreni  in
disponibilita'  del  richiedente,  il perimetro dell'area oggetto dei
lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m 500
da detto perimetro;
   d)   una   relazione   sulle   caratteristiche    geomorfologiche,
idrogeologiche  e  paesaggistiche  dell'area oggetto di coltivazione.
Nella stessa relazione dovranno  essere  specificati  tuttii  vincoli
esistenti   nelle  aree;  nonche'  indicate  le  colture  agricole  e
forestali   esistenti;   ad   essa   dovra'   essere   allegata   una
documentazione  fotografica  comprendente, oltre l'area dicava, anche
una panoramica d'insieme;
   e) il programma dei lavori di estrazione con  l'indicazione  anche
dei   materiali   impiegati,  degli  impianti,  della  manodopera  da
occupare,  della  produzione  prevista,  della  potenzialita'   degli
impianti;
   f) un progetto di recupero contenente:
    1)   elaborati   grafici  (planimetrie  e  sezioni)  inerenti  la
morfologia prevista per il sito sia alla  fine  che  nelle  eventuali
diverse fasi dell'intervento di recupero;
    2)   progetto   delle   opere   necessarie   al   recupero  delle
caratteristiche ecologiche e  paesaggistiche  durante  e  al  termine
della  coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti
sull'ambiente derivanti dall'attivita' proposta (quali interventi  di
minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumori, ecc.);
    3)  relazione  comprendente  la specificazione della destinazione
finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione dei residui
di lavorazionee delle discariche e  dei  tempi  di  attuazione  degli
interventi,  da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione
e ove impongano motivi tecnici, secondo lotti  di  recupero,  di  cui
l'ultimo   deve   essere  completato  entro  e  non  oltre  sei  mesi
dall'ultimazione della coltivazione;
   g)  la  prova degli adempimenti compiuti ai sensi dell'articolo 10
della presente legge;
   h) la ricevuta di versamento della  Tesoreria  regionale  di  lire
cinquecentomila  a  titolo  di  deposito  per il rimborso delle spese
occorrenti per l'istruttoria della domanda;
   i) un piano finanziario necessario al recupero ambientale;
   l) la nomina ed accettazione di un tecnico da individuare  tra  le
categorie   degli  iscritti  all'albo  degli  ingegneri,  architetti,
geologi, dottori agronomi e dottori forestali, periti, geometri o dei
direttori tecnici con provata esperienza nel  settore  delle  cave  e
delle  miniere,  quale responsabile dell'andamento della coltivazione
della cava e del rispetto dei tempi e  modalita'  dell'escavazione  e
del  progetto  ambientale,  nonche'  delle norme di sicurezza per gli
addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava.
  3. Gli atti indicati alle lettere b), c), d),  e),  f)  ed  i)  del
comma  2  devono  essere firmati da un ingegnere e/o da un architetto
e/o da un geologo e/o da un perito e/o  da  un  geometra  e/o  da  un
dottore agronomo e/o da un dottore forestale, iscritti nei rispettivi
albi   professionali   e   nell'ambito  delle  rispettive  competenze
professionali".