Art. 8. L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 9. Ricomposizione ambientale. 1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera f), n. 3, della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attivita' di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale e dalla conservazione della possibilita' di riuso del suolo. 2. La ricomposizione ambientale deve prevedere: a) la sistemazione idrogeologica, cioe' la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento; b) il risanamento paesaggistico, cioe' la ricostituzione deicaratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento; c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse".