Art. 8.
 
  L'articolo 9 della legge regionale 13  dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
                 "Art. 9. Ricomposizione ambientale.
 
  1.  Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni
da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della  cava,
salvo  quanto  stabilito  all'articolo  8, comma 2, lettera f), n. 3,
della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove  si
svolge  l'attivita'  di  cava,  come  delimitata ai sensi del comma 3
dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi  ordinato
e   tendente   alla   salvaguardia  dell'ambiente  naturale  e  dalla
conservazione della possibilita' di riuso del suolo.
  2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:
   a)  la  sistemazione  idrogeologica,  cioe'  la  modellazione  del
terreno  atta  ad  evitare  frane  o  ruscellamenti  e  le  misure di
protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
   b)  il  risanamento   paesaggistico,   cioe'   la   ricostituzione
deicaratteri   generali  ambientali  e  naturalistici  dell'area,  in
rapporto con la situazione preesistente e  circostante,  attuata  sia
mediante  un  opportuno  raccordo delle superfici di nuova formazione
con quelle dei terreni circostanti, sia  mediante  il  riporto  dello
strato  di  terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente
insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina  o
da  piantumazione  di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti,
anche commiste con altre a rapido accrescimento;
   c) la restituzione  del  terreno  agli  usi  produttivi  agricoli,
analoghi  a  quelli  precedentemente  praticati, anche se con colture
diverse".