Art. 9.
 
  Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e'
aggiunto il seguente articolo:
              "Art. 9-bis. Riutilizzo di cave dismesse.
 
  1.  La  Regione  Campania,  nello  spirito della legge regionale 10
febbraio 1993, n.  10,  assume,  anche  attraverso  l'istituzione  di
consorzi pubblicio privati, ogni iniziativa volta a:
   a)   smaltire  i  rifiuti  prodotti  in  Campania  provenienti  da
demolizioni, costruzioni  e  scavi,  utilizzando  cave  dismesse,  da
recuperare anche per altre utilizzazioni;
   b)  riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni
e scavi per nuovi impieghi produttivi.
  2. I Consigli provinciali, sentiti i comuni interessati,  formulano
all'Ente  regione  proposte  per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1".