Art. 9. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 9-bis. Riutilizzo di cave dismesse. 1. La Regione Campania, nello spirito della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, assume, anche attraverso l'istituzione di consorzi pubblicio privati, ogni iniziativa volta a: a) smaltire i rifiuti prodotti in Campania provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, utilizzando cave dismesse, da recuperare anche per altre utilizzazioni; b) riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi. 2. I Consigli provinciali, sentiti i comuni interessati, formulano all'Ente regione proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1".