Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' autorizzata, per l'anno 1995, una spesa di lire 1.750 milioni. 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per lire 1.150 milioni, mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 all'uopo utilizzando la partita 6 dell'elenco 1 e per lire 600 milioni mediante utilizzo di quota parte della partita 9 dell'elenco 1. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1995, a carico del capitolo 3212102 dello stato di previsione della spesa che si istituisce con la seguente denominazione: "Contributo straordinario all'ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche e all'Ente autonomo Fiera di Ancona per spese di funzionamento" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.750 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 1.750 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 12 aprile 1995 RECCHI