Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
1995, una spesa di lire 1.750 milioni.
  2.  Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede,
per lire 1.150 milioni, mediante riduzione dell'apposito stanziamento
iscritto a carico del capitolo  5100101  dello  stato  di  previsione
della  spesa  per  l'anno  1995  all'uopo  utilizzando  la  partita 6
dell'elenco 1 e per lire 600 milioni mediante utilizzo di quota parte
della partita 9 dell'elenco 1.
  3. Le somme occorrenti per il  pagamento  delle  spese  autorizzate
dalla  presente  legge  sono  iscritte, per l'anno 1995, a carico del
capitolo 3212102  dello  stato  di  previsione  della  spesa  che  si
istituisce  con  la seguente denominazione: "Contributo straordinario
all'ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova
Marche  e  all'Ente  autonomo  Fiera   di   Ancona   per   spese   di
funzionamento"  e  con  la dotazione di competenza e di cassa di lire
1.750 milioni.
  4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del  capitolo  5100101
dello  stato  di  previsione  della  spesa sono ridotti di lire 1.750
milioni.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 12 aprile 1995
                               RECCHI