Art. 10. Organizzazione e compiti di canili e rifugi 1. Presso il canile rifugio e' garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso. 2. Quando il canile rifugio e' gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al primo comma e' assicurato tramite convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti e' conferito in base ad una graduatoria valida per un anno, compilata d'intesa fra amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinari, competente territorialmente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il servizio tramite convenzioni con libero-professionisti il Comune stipula una convenzione con l'Unita' sanitaria locale competente territorialmente. 3. Quando il canile rifugio e' gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma. 4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non puo' piu' essere riconsegnato al proprietario o detentore perche' sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.