Art. 10.
             Organizzazione e compiti di canili e rifugi
 
  1. Presso il  canile  rifugio  e'  garantita  ventiquattro  ore  su
ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
  2.  Quando  il canile rifugio e' gestito direttamente dal Comune il
servizio di cui al primo comma e' assicurato tramite convenzioni  con
medici     veterinari     libero-professionisti.     L'incarico     a
libero-professionisti e' conferito in base ad una graduatoria  valida
per  un  anno,  compilata  d'intesa  fra  amministrazione comunale ed
ordine    provinciale    dei    medici     veterinari,     competente
territorialmente.  Nel  caso  in  cui non sia possibile assicurare il
servizio tramite  convenzioni  con  libero-professionisti  il  Comune
stipula  una  convenzione  con  l'Unita'  sanitaria locale competente
territorialmente.
  3.  Quando  il  canile  rifugio  e'  gestito  dal  Comune  mediante
convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse
garantiscono il servizio di cui al primo comma.
  4.  Possono  essere  assistiti presso il pronto soccorso anche cani
esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza,
determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono  a  carico
del  proprietario  o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime
cure non puo' piu' essere riconsegnato al  proprietario  o  detentore
perche'  sconosciuto  o irreperibile deve essere trasferito al canile
municipale.