Art. 11.
                          Canile municipale
 
  1.  Il  canile  municipale  deve  essere  dotato   delle   seguenti
strutture:
   a) infermeria;
   b) locale di degenza per gli animali;
   c) reparto ricovero per cuccioli;
   d) cucina;
   e) magazzino;
   f) servizi igienici per il personale addetto;
   g)  box  di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di
un box per ogni dieci cani da ospitare.
  2. I box e le strutture di cui al precedente  comma  devono  essere
conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive
di cui all'allegato A della presente legge.