Art. 11. Canile municipale 1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture: a) infermeria; b) locale di degenza per gli animali; c) reparto ricovero per cuccioli; d) cucina; e) magazzino; f) servizi igienici per il personale addetto; g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare. 2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.