Art. 12.
                           Canile rifugio
 
  1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
   a) ambulatorio;
   b) magazzino;
   c) cucina;
   d) servizi igienici.
  I  locali  di  cui alle lettere b), c), d) possono essere in comune
con il canile di cui all'art. 15.
  2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare  nel  canile  rifugio
cani  di  proprieta',  a  pagamento,  deve  costruire  reparti a cio'
esclusivamente adibiti.
  3. I box e le strutture di cui ai precedenti  comma  devono  essere
conformi  ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive
di cui all'allegato B.