Art. 12. Canile rifugio 1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture: a) ambulatorio; b) magazzino; c) cucina; d) servizi igienici. I locali di cui alle lettere b), c), d) possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15. 2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprieta', a pagamento, deve costruire reparti a cio' esclusivamente adibiti. 3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.