Art. 14.
                Commissione regionale affari animali
 
  1.  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge,
viene istituita la Commissione regionale affari animali, con  compiti
consultivi  sullo  stato  di  attuazione  e sulle materie inerenti la
presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.
  2. La Commissione e' composta da:
   l'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato che la presiede;
   un  funzionario  del  Dipartimento   sanita'   con   funzioni   di
segreteria;
   da  tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L.
individuati dalla Giunta regionale;
   da un veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari;
   da tre rappresentanti di associazioni  o  gruppi  riconosciuti  ai
sensi  della  legge  regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalita'
protezioniste e di difesa degli animali.
  3. La  Commissione  affari  animali  viene  nominata  dalla  Giunta
regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in
carica fino alla sua sostituzione.
  4.  La  Commissione  e'  convocata  dal presidente almeno tre volte
l'anno.