Art. 14. Commissione regionale affari animali 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione regionale affari animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17. 2. La Commissione e' composta da: l'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato che la presiede; un funzionario del Dipartimento sanita' con funzioni di segreteria; da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L. individuati dalla Giunta regionale; da un veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari; da tre rappresentanti di associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalita' protezioniste e di difesa degli animali. 3. La Commissione affari animali viene nominata dalla Giunta regionale e scade con il rinnovo del Consiglio regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione. 4. La Commissione e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.