Art. 15. Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti 1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".