Art. 15.
           Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici
                  da cani randagi o inselvatichiti
 
  1. Per l'indennizzo dei danni subiti  dagli  imprenditori  agricoli
per  la  perdita  di  capi  di  bestiame aggrediti da cani randagi ed
inselvatichiti si applicano le  disposizioni  di  cui  alla  L.R.  31
agosto  1994,  n.    72,  "Danni  causati al patrimonio zootecnico da
animali predatori".