Art. 16.
                              Contributi
 
  1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare  di  contributi
per  la  costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti
alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
  2. L'Amministrazione regionale puo' con proprio atto amministrativo
e nei limiti dello stanziamento di bilancio,  erogare  contributi  in
conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
  3.  I  contributi  di  cui  al  precedente  comma  sono  erogati  a
condizione che il Comune o i Comuni  interessati  abbiano  approvato,
con   delibera  divenuta  esecutiva  un  progetto  di  costruzione  o
risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo
progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e
di  ultimazione  dei  lavori.  La  conformita'  del   progetto   alle
caratteristiche  costruttive  ed  ai  requisiti  di cui alla presente
legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai  competenti
uffici comunali.
  4.  Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i
lavori non siano ultimati  l'Amministrazione  regionale  provvede  al
recupero  del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a
cause di forza maggiore.