Art. 16. Contributi 1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno. 2. L'Amministrazione regionale puo' con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3. 3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformita' del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali. 4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati l'Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.