Art. 17. Informazione, aggiornamento e formazione professionale 1. Al fine di promuovere un corretto rapporto uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti: interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di eta' scolare; interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attivita' volte al perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge; interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.