Art. 17.
       Informazione, aggiornamento e formazione professionale
 
  1.  Al  fine di promuovere un corretto rapporto uomo e animale e di
prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva  un
programma in cui siano previsti:
   interventi  di  informazione  della  popolazione,  con particolare
riguardo alla fascia di eta' scolare;
   interventi  di  aggiornamento  degli  operatori  dei  servizi  che
esercitano  attivita' volte al perseguimento delle finalita' previste
dalla presente legge;
   interventi di formazione  degli  operatori  delle  Aziende  U.S.L.
finalizzati   anche   allo  svolgimento  dei  compiti  di  educazione
sanitaria.