Art. 18.
                           Norme igieniche
 
  1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani
abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti  al
passaggio  pedonale,  o  in  zone  di  verde  pubblico  attrezzato  a
giardino.  Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi  a
cio' idonei.