Art. 18. Norme igieniche 1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a cio' idonei.