Art. 19.
                              Sanzioni
 
  1.  Chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4
e 5 della  presente  legge  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa
pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
  2.  Chiunque  viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000  a  L.
900.000.
  3.  Chiunque  viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000  a  L.
600.000.
  4.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui all'art. 18 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
  5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui ai precedenti comma e' della Regione ai sensi della  normativa
vigente.
  6.  Sono  fatte  salve  la disposizione di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' la  disposizione  di  cui
all'art.  727  del  codice  penale,  come  modificato  dalla legge 22
novembre 1993, n. 473,  "Nuove  norme  contro  il  maltrattamento  di
animali".