Art. 19. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000. 2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000. 3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000. 5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma e' della Regione ai sensi della normativa vigente. 6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".