Art. 2.
                  Istituzione dell'anagrafe canina
 
  1.  In  ogni  comune  e'  istituita  l'anagrafe  del cane che viene
gestita dalle aziende unita' sanitarie locali  tramite  i  competenti
servizi.
  2.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono
all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina.
  3. Le persone che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  sono  proprietarie o detentrici di cani di eta' superiore agli
otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli  all'anagrafe
canina e far loro effettuare il tatuaggio.
  4.  Ai  fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di
delegazioni   dell'Ente   Nazionale   di   Cinofilia   Italiana.   Il
proprietario  o  detentore dell'animale, cosi' contrassegnato, dovra'
provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle  aziende  U.S.L.
di   residenza   entro   quindici  giorni  dall'entrata  in  possesso
dell'animale.