Art. 2. Istituzione dell'anagrafe canina 1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende unita' sanitarie locali tramite i competenti servizi. 2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina. 3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proprietarie o detentrici di cani di eta' superiore agli otto mesi sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all'anagrafe canina e far loro effettuare il tatuaggio. 4. Ai fini dell'iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore dell'animale, cosi' contrassegnato, dovra' provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina delle aziende U.S.L. di residenza entro quindici giorni dall'entrata in possesso dell'animale.