Art. 20.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Agli  oneri  derivanti dagli interventi di cui all'art. 9 della
presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1995, con  il  fondo  di
cui  alla legge 14 agosto 1991 n. 281 allocato sul capitolo 17212 del
bilancio di previsione. Per gli esercizi successivi si  fara'  fronte
con la legge di bilancio.