Art. 20. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 9 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1995, con il fondo di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 allocato sul capitolo 17212 del bilancio di previsione. Per gli esercizi successivi si fara' fronte con la legge di bilancio.