Art. 21. Abrogazione e norme finali 1. E' abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell'anagrafe del cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 aprile 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995. -------- (Omissis).