Art. 21.
                     Abrogazione e norme finali
 
  1.  E'  abrogata  la  L.R.  19  gennaio  1987,  n.  4, "Istituzione
dell'anagrafe del cane e norme particolari  per  la  prevenzione  del
randagismo" e la L.R. 30 dicembre 1989, n. 89.
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla presente legge
valgono le norme nazionali vigenti in materia.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 8 aprile 1995
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  28
febbraio  1995  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31
marzo 1995.
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  (Omissis).