Art. 3. Operazioni di anagrafe canina 1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dall'Assessorato alla Sanita', che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalita' utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonche' il codice anagrafico assegnato all'animale. 2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. 3. Copia della scheda dovra' essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprieta' e detenzione. 4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore. 5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione. 6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unita' sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danno all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra. 7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del comune d'appartenenza, numero progressivo del cane. 8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attivita' veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione. 9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende U.S.L. e' gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.