Art. 3.
                    Operazioni di anagrafe canina
 
  1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto
apposita   scheda   anagrafica,   predisposta  dall'Assessorato  alla
Sanita', che oltre  ai  dati  segnaletici  dell'animale,  riporta  le
generalita'  utili alla identificazione del proprietario o detentore,
nonche' il codice anagrafico assegnato all'animale.
  2. La  scheda  anagrafica,  di  cui  al  comma  precedente,  verra'
utilizzata  anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
  3. Copia della scheda dovra' essere rilasciata  al  proprietario  o
detentore  e  deve  seguire il cane nei trasferimenti di proprieta' e
detenzione.
  4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono  essere  identificati
con  il  codice  assegnato  all'atto  dell'iscrizione,  impresso  con
tatuaggio indolore.
  5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto
e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso
inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e  tatuaggio
devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione.
  6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari
di  cui  all'art.  2  della  presente  legge  o libero professionisti
autorizzati dalle Unita' sanitarie locali ed iscritti  in  un  elenco
regionale.  Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi
che  non  arrechino  danno all'animale, di norma sulla faccia interna
della coscia destra.
  7.   Il   tatuaggio   deve   comprendere   i   seguenti    elementi
identificativi:    sigla della provincia, ultime due cifre del numero
ISTAT del comune d'appartenenza, numero progressivo del cane.
  8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da
medici  veterinari  libero  professionisti,   questi   devono   darne
comunicazione  entro  dieci  giorni al servizio attivita' veterinarie
territorialmente competente, attraverso idonea certificazione.
  9. Il servizio per la identificazione  ed  il  tatuaggio  del  cane
presso  le  Aziende  U.S.L.  e'  gratuito,  salvo  quanto  dovuto dal
proprietario  o  detentore  del  cane,  nella  misura  disposta   dal
tariffario  di cui all'art. 28 della legge regionale 17 ottobre 1983,
n.  69  e  successive  modifiche,  per  la  redazione  della   scheda
anagrafica.