Art. 4. Cani provenienti da altre regioni 1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina, e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni gia' apposti. 2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non e' ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane e' stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo disposto dall'art. 2, terzo comma.