Art. 4.
                  Cani provenienti da altre regioni
 
  1.  I  proprietari  di  cani provenienti da regioni nelle quali sia
stato attivato  il  servizio  di  anagrafe  canina,  e  di  marcatura
provvedono  alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni gia'
apposti.
  2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non  e'
ancora  istituito  tale  servizio, provvedono sia alla iscrizione che
alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui  il
cane  e'  stato  introdotto  nel  territorio  regionale,  fatto salvo
disposto dall'art. 2, terzo comma.