Art. 5. Esenzione e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina 1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano: a) ai cani appartenenti alle Forze armate ed alla polizia; b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.