Art. 5.
                    Esenzione e norme particolari
                per l'iscrizione all'anagrafe canina
 
  1.  Le  norme  relative  all'iscrizione  all'anagrafe  canina ed al
tatuaggio non si applicano:
   a) ai cani appartenenti alle Forze armate ed alla polizia;
   b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi
titolo, in soggiorno  temporaneo  inferiore  ai  novanta  giorni  sul
territorio  regionale  a  scopo  di  lavoro,  caccia,  addestramento,
turismo.