Art. 6 Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe 1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosita', i cani possono essere soppressi esclusivamente in modo eutanasico previa anestesia. 2. I gatti in liberta' non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione deve essere effettuata in modo eutanasico. 3. Possono provvedere alla soppressione di cani e di gatti, nei casi consentiti dal primo e secondo comma, soltanto medici veterinari, dipendenti dalle Unita' sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. 4. E' vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui alla presente legge.