Art. 6
                Divieto di soppressione degli animali
                       da affezione e deroghe
 
  1. I cani abbandonati catturati o  comunque  ricoverati  presso  le
strutture  di  cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi
previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8  febbraio  1954,  n.
320,  e  successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente
ammalati, incurabili o di comprovata pericolosita',  i  cani  possono
essere soppressi esclusivamente in modo eutanasico previa anestesia.
  2. I gatti in liberta' non possono essere soppressi salvo i casi in
cui siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione
deve essere effettuata in modo eutanasico.
  3.  Possono  provvedere  alla  soppressione di cani e di gatti, nei
casi  consentiti  dal  primo  e  secondo   comma,   soltanto   medici
veterinari,   dipendenti  dalle  Unita'  sanitarie  locali  o  libero
professionisti, che devono rilasciare al  gestore  del  canile  o  ai
proprietari  o  detentori  degli  animali  un  certificato  dal quale
risulti la causa della soppressione.
  4. E' vietato destinare alla  sperimentazione  i  cani  e  i  gatti
vaganti   ritrovati,   catturati  o  comunque  ricoverati  presso  le
strutture di cui alla presente legge.