Art. 7.
              Variazione o cancellazione dell'anagrafe
 
  1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di  cani  segnalano
per  iscritto  al servizio di prevenzione in ambito veterinario della
Azienda U.S.L. competente territorialmente:
   a) la scomparsa dell'animale, entro  il  terzo  giorno  successivo
all'evento;
   b)  la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonche'
il trasferimento della propria residenza entro e non  oltre  quindici
giorni da quando il fatto si e' verificato.