Art. 7. Variazione o cancellazione dell'anagrafe 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente: a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento; b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonche' il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si e' verificato.