Art. 8.
           Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione
                 e cessione alle strutture pubbliche
 
  1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti
a qualsiasi titolo.
  2.  Il  proprietario  o  detentore a qualsiasi titolo del cane, nel
caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere  presso  di
se'  l'animale,  puo'  chiedere  al  Sindaco  del comune di residenza
l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui  all'art.
9, secondo comma, della presente legge.
  3.  Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate
le cause che  impediscono  la  detenzione  del  cane  ed  allegati  i
documenti probatori.
  4.  Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia
sulla domanda. In caso  di  mancata  risposta  l'istanza  si  intende
accolta.