Art. 8. Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche 1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo. 2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di se' l'animale, puo' chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge. 3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori. 4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.