Art. 9.
                           Canili e rifugi
 
  1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992
n.  142,  provvedono  alla  costruzione  o  al risanamento dei canili
municipali ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i  criteri
stabiliti dagli articoli 15 e 16 della presente legge.
  2.  Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono
tutti i cani comunque catturati.
  3. Per canile rifugio si intende la struttura  che  ospita  i  cani
provenienti dal canile comunale di cui al precedente comma al termine
del   periodo   di  osservazione  e  dove  permangono  in  attesa  di
collocamento.
  4. La gestione delle strutture di cui ai  precedenti  commi  e'  di
competenza  dei  Comuni  singoli o associati. Limitatamente ai canili
rifugio,  i  Comuni  possono   provvede   alla   conduzione   tramite
convenzioni,  con  le  Associazioni di volontariato iscritte all'Albo
regionale previsto all'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993 n. 28  e  che
abbiano finalita' protezionistiche.
  5.  Sono  esclusi  dalle convenzioni i canili che non dispongono di
strutture a norma dei parametri fissati dalla presente legge.