Art. 9. Canili e rifugi 1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 15 e 16 della presente legge. 2. Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati. 3. Per canile rifugio si intende la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale di cui al precedente comma al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento. 4. La gestione delle strutture di cui ai precedenti commi e' di competenza dei Comuni singoli o associati. Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni possono provvede alla conduzione tramite convenzioni, con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993 n. 28 e che abbiano finalita' protezionistiche. 5. Sono esclusi dalle convenzioni i canili che non dispongono di strutture a norma dei parametri fissati dalla presente legge.