(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26
                         del 19 maggio 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L'Assemblea regionale ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la presente legge:
 
                               Art. 1.
                  Interventi urgenti da realizzare
           per la visita dei Ministri dell'Unione Europea
 
  1.  Per  assicurare  adeguata accoglienza in occasione della visita
dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione  Europea  che
avra' luogo a Messina nei giorni 1, 2 e 3 giugno 1995, e' autorizzata
a  carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 la spesa di
lire 8.000 milioni.
  2. La somma di lire  3.000  milioni  sara'  erogata  al  comune  di
Messina  e  la  somma  di lire 800 milioni sara' erogata al comune di
Taormina per l'esecuzione degli interventi per  la  sistemazione  del
verde  pubblico e della viabilita', per l'illuminazione pubblica, per
la sistemazione di edifici pubblici o di interesse  pubblico,  e  per
l'arredo urbano di competenza del comune.
  3.  La  somma  di  lire  1.850 milioni sara' erogata alla Provincia
regionale di Messina per la sistemazione  degli  edifici  pubblici  e
della viabilita' di competenza della Provincia.
  4.  La  somma  residua  di  lire  2.350  milioni sara' erogata alla
Sovrintendenza  ai  beni  culturali  ed  ambientali  di  Messina  per
restauro  ed interventi conservativi di edifici storico-artistici, di
opere d'arte, nonche' per  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di
attivita' espositive.
  5.  Le  somme  di  cui  ai commi 2 e 3 saranno accreditate ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive
modifiche ed integrazioni.
  6. All'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione  del
presente articolo si fa fronte utilizzando parte delle disponibilita'
del  capitolo  60751  del  bilahcio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 1995.
  7. Al 31 dicembre 1995 gli ordini di accreditamento saranno ridotti
dell'importo non utilizzato con esclusione delle  somme  strettamente
necessarie a far fronte alle obbligazioni assunte.