Art. 11.
Proroga del termine di  cui  all'art.  1  della  legge  regionale  10
   gennaio 1995, n. 2, in materia forestale
 
  1.  Il  termine del 30 aprile 1995 previsto dall'art. 1 della legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e' prorogato al 30 giugno 1995.