Art. 11. Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, in materia forestale 1. Il termine del 30 aprile 1995 previsto dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e' prorogato al 30 giugno 1995.