Art. 4.
       Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche
 
  1. Per far fronte i maggiori oneri per le finalita' previste  dagli
articoli  113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993,
n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di  lire  8.000  milioni  per
l'esercizio finanziario 1995.
  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  con parte delle
disponibilita' del capitolo 60783  del  bilancio  della  Regione  per
l'esercizio in corso.