Art. 4. Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche 1. Per far fronte i maggiori oneri per le finalita' previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.