Art. 6. Provvedimenti per i teatri stabili di Palermo e Catania 1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica per il settore teatrale ed in ottemperanza al decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 29 novembre 1990, la contribuzione alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania prevista dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, e' prorogata fino al 31 dicembre 1995. 2. Per le finalita' del presente articolo lo stanziamento del capitolo 38126 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1995 e' incrementato di lire 4.000 milioni. 3. All'onere derivante dal comma 2 si fa fronte quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 38054 dell'esercizio in corso e quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.