Art. 6.
       Provvedimenti per i teatri stabili di Palermo e Catania
 
  1.  Nelle more dell'emanazione di una legge organica per il settore
teatrale ed in ottemperanza al decreto del Ministro per il turismo  e
lo  spettacolo  del  29 novembre 1990, la contribuzione alle spese di
gestione dei teatri stabili di Palermo e di  Catania  prevista  dalla
legge  regionale  5  gennaio  1993, n. 1, per gli esercizi finanziari
1992, 1993 e 1994, e' prorogata fino al 31 dicembre 1995.
  2. Per le finalita'  del  presente  articolo  lo  stanziamento  del
capitolo  38126  del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 1995 e' incrementato di lire 4.000 milioni.
  3. All'onere derivante dal comma 2 si fa fronte quanto a lire 3.000
milioni   mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
previsto al capitolo 38054 dell'esercizio in corso e  quanto  a  lire
1.000  milioni  con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.