Art. 7. Accredito somme all'associazione "Ente teatro di Messina" 1. Per consentire la gestione e lo svolgimento della stagione programmata per l'anno 1995 e fino all'insediamento degli organi dell'ente autonomo regionale "Teatro di Messina", di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad accreditare le somme previste dall'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, all'associazione "Ente teatro di Messina".