Art. 7.
 
      Accredito somme all'associazione "Ente teatro di Messina"
 
  1. Per consentire la  gestione  e  lo  svolgimento  della  stagione
programmata  per  l'anno  1995  e  fino all'insediamento degli organi
dell'ente autonomo regionale "Teatro di Messina", di cui  alla  legge
regionale  10  gennaio  1995,  n. 4, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  e'  autorizzato
ad accreditare le somme previste dall'art. 8 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 17, all'associazione "Ente teatro di Messina".