Art. 9.
                      Acquisti di servizi reali
 
  1. Ai fini delle agevolazioni finanziarie e  contributive  previste
dalla   legislazione   regionale,   sono   considerate  le  spese  di
investimenti fissi anche gli acquisti di  servizi  reali  di  cui  al
punto  9  della delibera CIPI del 16 luglio 1986 forniti da societa',
enti, organismi di servizi specializzati e i  servizi  di  e  per  la
certificazione dei sistemi di qualita' del processo e del prodotto.
  2.  Le  richieste  di  agevolazioni  di cui al comma 1, se superano
l'importo  di  lire  500  milioni,  sono  sottoposte  a  monitoraggio
economico-finanziario a cura dell'Assessorato competente.