Art. 9. Acquisti di servizi reali 1. Ai fini delle agevolazioni finanziarie e contributive previste dalla legislazione regionale, sono considerate le spese di investimenti fissi anche gli acquisti di servizi reali di cui al punto 9 della delibera CIPI del 16 luglio 1986 forniti da societa', enti, organismi di servizi specializzati e i servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualita' del processo e del prodotto. 2. Le richieste di agevolazioni di cui al comma 1, se superano l'importo di lire 500 milioni, sono sottoposte a monitoraggio economico-finanziario a cura dell'Assessorato competente.