Art. 3.
       Partecipazione della Regione alla Conferenza di servizi
 
  1. Nell'ipotesi in cui sia indetta una Conferenza  di  servizi  per
l'approvazione  dei progetti di opere pubbliche di interesse statale,
la partecipazione della Giunta regionale alla Conferenza deve  essere
preceduta  da  apposita  deliberazione  del  Consiglio  regionale che
determini gli orientamenti in merito della Regione.
  Tali orientamenti sono  adottati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale  ove  l'opera  pubblica  cui  si riferiscono i progetti sia
prevista da specifici atti di programmazione  o  pianificazione  gia'
approvati dal Consiglio regionale.
  2.  L'approvazione del progetto, da parte della Regione, in sede di
Conferenza  di  servizi,  e'  subordinata  alla  pronuncia   positiva
sull'impatto ambientale dell'opera nei casi in cui tale pronuncia sia
prevista dalla normativa vigente.