Art. 3. Partecipazione della Regione alla Conferenza di servizi 1. Nell'ipotesi in cui sia indetta una Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, la partecipazione della Giunta regionale alla Conferenza deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio regionale che determini gli orientamenti in merito della Regione. Tali orientamenti sono adottati con deliberazione della Giunta regionale ove l'opera pubblica cui si riferiscono i progetti sia prevista da specifici atti di programmazione o pianificazione gia' approvati dal Consiglio regionale. 2. L'approvazione del progetto, da parte della Regione, in sede di Conferenza di servizi, e' subordinata alla pronuncia positiva sull'impatto ambientale dell'opera nei casi in cui tale pronuncia sia prevista dalla normativa vigente.