Art. 4. Opere pubbliche di interesse statale nelle aree naturali protette 1. Nelle aree naturali protette soggette alla legislazione regionale, fatta eccezione per quelle in cui sono istituiti parchi regionali e provinciali o riserve naturali, e' consentita la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, in deroga anche a quanto previsto da atti di pianificazione ambientale, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) l'opera sia prevista da atti di programmazione o pianificazione approvati dal Consiglio regionale; b) l'opera abbia ottenuto una pronuncia positiva di impatto ambientale nei casi in cui tale pronuncia sia prevista dalla normativa vigente.