Art. 4.
  Opere pubbliche di interesse statale nelle aree naturali protette
 
  1.   Nelle   aree  naturali  protette  soggette  alla  legislazione
regionale, fatta eccezione per quelle in cui  sono  istituiti  parchi
regionali   e  provinciali  o  riserve  naturali,  e'  consentita  la
realizzazione di opere pubbliche  di  interesse  statale,  in  deroga
anche  a  quanto  previsto  da atti di pianificazione ambientale, ove
ricorrano le seguenti condizioni:
   a) l'opera sia prevista da atti di programmazione o pianificazione
approvati dal Consiglio regionale;
   b) l'opera  abbia  ottenuto  una  pronuncia  positiva  di  impatto
ambientale  nei  casi  in  cui  tale  pronuncia  sia  prevista  dalla
normativa vigente.