Art. 5.
           Modificazioni alla legge 17 ottobre 1994, n. 75
 
  1. Il titolo della L.R. 27 ottobre 1994, n. 75  e'  sostituito  dal
seguente:  "Norme  speciali  per l'individuazione dei siti di cava di
prestito necessari alla realizzazione delle opere pubbliche di cui ad
accordi di programma Stato-Regione, nonche' delle opere pubbliche  di
interesse statale di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383".
   2. Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  In  attesa  della  revisione  complessiva  della  normativa in
materia di cave e per consentire di procedere in tempi certi e rapidi
all'avvio dei lavori per le opere pubbliche ricomprese in accordi  di
programma  Stato-Regione, nonche' per le opere pubbliche di interesse
statale di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383,  la  presente  legge
detta  norme speciali, in deroga alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36, per
l'individuazione di nuovi siti di cava  di  prestito  necessari  alla
realizzazione  ditali  opere  pubbliche,  anche  se  localizzate solo
parzialmente nel territorio toscano.
  3. La rubrica dell'art. 2 della L.R. 17  ottobre  1994,  n.  75  e'
sostituita dalla seguente:
   "Cave di prestito".
  4.  La  rubrica  dell'art.  3  della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e'
sostituita dalla seguente:
   "Individuazione dei siti di cava di prestito".
  5. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 17  ottobre  1994,  n.  75  e'
sostituito dal seguente:
  "2. Qualora risulti motivata e documentata, anche in relazione alla
localizzazione  dell'opera  pubblica,  la  necessita'  di  utilizzare
materie prime derivanti da attivita' estrattive,  non  reperibili  da
cave  in  esercizio,  il  progetto definitivo di opere pubbliche deve
essere corredato da un progetto specifico di localizzazione di  nuovi
siti di cava".
  6.  Il  comma  5  dell'art.  3 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e'
sostituito dal seguente:
  5.  Entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del   progetto   di
localizzazione  il  Comune  e  la  Provincia  trasmettono alla Giunta
regionale eventuali proprie osservazioni in merito".
  7. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 17  ottobre  1994,  n.  75  e'
sostituito dal seguente:
  "2.  La  domanda di autorizzazione, indirizzata al Presidente della
Giunta  regionale,   e'   presentata   al   Comune   territorialmente
interessato.    Della  presentazione della domanda e' data notizia al
pubblico, da parte del Comune,  mediante  avviso  nell'albo  pretorio
comunale  non oltre il giorno successivo a quello del ricevimento. La
domanda  e'  depositata  presso  il  Comune   per   quindici   giorni
consecutivi,  decorrenti  dalla  data  dell'avviso,  durante  i quali
chiunque puo' presentare osservazioni e opposizioni".