Art. 5. Modificazioni alla legge 17 ottobre 1994, n. 75 1. Il titolo della L.R. 27 ottobre 1994, n. 75 e' sostituito dal seguente: "Norme speciali per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione delle opere pubbliche di cui ad accordi di programma Stato-Regione, nonche' delle opere pubbliche di interesse statale di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383". 2. Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituito dal seguente: "1. In attesa della revisione complessiva della normativa in materia di cave e per consentire di procedere in tempi certi e rapidi all'avvio dei lavori per le opere pubbliche ricomprese in accordi di programma Stato-Regione, nonche' per le opere pubbliche di interesse statale di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la presente legge detta norme speciali, in deroga alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36, per l'individuazione di nuovi siti di cava di prestito necessari alla realizzazione ditali opere pubbliche, anche se localizzate solo parzialmente nel territorio toscano. 3. La rubrica dell'art. 2 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituita dalla seguente: "Cave di prestito". 4. La rubrica dell'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituita dalla seguente: "Individuazione dei siti di cava di prestito". 5. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituito dal seguente: "2. Qualora risulti motivata e documentata, anche in relazione alla localizzazione dell'opera pubblica, la necessita' di utilizzare materie prime derivanti da attivita' estrattive, non reperibili da cave in esercizio, il progetto definitivo di opere pubbliche deve essere corredato da un progetto specifico di localizzazione di nuovi siti di cava". 6. Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituito dal seguente: 5. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione il Comune e la Provincia trasmettono alla Giunta regionale eventuali proprie osservazioni in merito". 7. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 17 ottobre 1994, n. 75 e' sostituito dal seguente: "2. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, e' presentata al Comune territorialmente interessato. Della presentazione della domanda e' data notizia al pubblico, da parte del Comune, mediante avviso nell'albo pretorio comunale non oltre il giorno successivo a quello del ricevimento. La domanda e' depositata presso il Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dalla data dell'avviso, durante i quali chiunque puo' presentare osservazioni e opposizioni".