Art. 6.
                             Abrogazioni
 
  1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1978,  n.
46,  concernente  disposizioni  per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, e' abrogato.
  2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2  della  L.R.  17  dicembre
1992,  n.  55,  nonche'  l'art.  3 della stessa legge regionale, sono
abrogati.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 11 aprile 1995
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale  il  1
marzo  1995  ed  e'  stata  vistata  dal Commissario del Governo il 3
aprile 1995.