Art. 6. Abrogazioni 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46, concernente disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e' abrogato. 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 17 dicembre 1992, n. 55, nonche' l'art. 3 della stessa legge regionale, sono abrogati. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 11 aprile 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 1 marzo 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 aprile 1995.