Art. 2.
Approvazione  degli  atti  di  cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre
   1984,  n.  74,  e  successive  modificazioni,   nel   periodo   di
   sospensione dell'attivita' del Consiglio per le elezioni regionali
   del 23 aprile 1995.
 
  1.   Nel   periodo  di  sospensione  dell'attivita'  del  Consiglio
regionale per le elezioni regionali del 23 aprile 1995, la competenza
all'approvazione degli atti di cui all'art 11 della L.R. 31  dicembre
1984,  n.  74,  e successive modificazioni, e' attribuita alla Giunta
regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari
permanenti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche  agli  atti
gia' trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio ai sensi dell'art.
11  della  L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni e
non ancora approvati alla  data  di  sospensione  dell'attivita'  del
Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 13 aprile 1995
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 7
marzo 1995 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  10
aprile 1995.