Art. 2. Approvazione degli atti di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, nel periodo di sospensione dell'attivita' del Consiglio per le elezioni regionali del 23 aprile 1995. 1. Nel periodo di sospensione dell'attivita' del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 23 aprile 1995, la competenza all'approvazione degli atti di cui all'art 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, e' attribuita alla Giunta regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari permanenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti gia' trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni e non ancora approvati alla data di sospensione dell'attivita' del Consiglio ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 13 aprile 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 10 aprile 1995.