(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 10 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il termine del 31 ottobre 1993 previsto dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1993 n. 48, per la presentazione dei "progetti-obiettivo" per il triennio 1994-96 deve intendersi quale data ultima per la adozione della deliberazione e non anche per il conseguimento della condizione di esecutorieta' della stessa.