(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 10 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  termine  del 31 ottobre 1993 previsto dall'art. 3 della L.R.  7
settembre 1993 n. 48, per la presentazione  dei  "progetti-obiettivo"
per  il  triennio  1994-96  deve  intendersi quale data ultima per la
adozione della deliberazione e non anche per il  conseguimento  della
condizione di esecutorieta' della stessa.