Art. 2.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale della Regione".
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 17 gennaio 1995
                              DEL COLLE