Art. 3.
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato per l'anno 1995 in lire 2.040.000.000, si provvede, ai sensi
dell'art'art.    38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre
1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000  con  quota
della  partita  n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio 1994.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1995  e' iscritto (nel Settore 19, Tit. 2, Ctg. 3, Sezione 9) il cap.
192310 con la denominazione  "Contributo  una  tantum  alle  Ferrovie
dello    Stato    S.p.a.    per   potenziamento   linee   ferroviarie
"Avezzano-Roccasecca"  con  lo  stanziamento,  in  termini  di   sola
competenza, di L. 2.040.000.000.