Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 2.040.000.000, si provvede, ai sensi dell'art'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 e' iscritto (nel Settore 19, Tit. 2, Ctg. 3, Sezione 9) il cap. 192310 con la denominazione "Contributo una tantum alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per potenziamento linee ferroviarie "Avezzano-Roccasecca" con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 2.040.000.000.