(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. E' abrogato l'art. 1 della L.R. n. 70/1993. Per il rilascio dei nulla-osta per gli impianti di g.p.l. per autotrazione si applicano le disposizioni delle delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, in quanto compatibili con norme modificative successive e con quelle di cui all'art. 2 della presente legge.