(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 12 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  E' abrogato l'art. 1 della L.R. n. 70/1993.
  Per  il  rilascio  dei  nulla-osta  per  gli impianti di g.p.l. per
autotrazione  si  applicano  le  disposizioni  delle   delibere   del
Consiglio  regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14
aprile 1992, in quanto compatibili con norme modificative  successive
e con quelle di cui all'art. 2 della presente legge.