Art. 2.
 
  La  Giunta  regionale,  prima  del  rilascio  dei nulla-osta e dopo
l'accertamento delle uniche distanze riferibili al  g.p.l.  stabilite
dall'art.  4  della  L.R. n. 44/1990, approva, sentita la Commissione
Regionale Carburanti, una  graduatoria  provvisoria  sulla  base  dei
criteri delle delibere Consiliari di cui all'art. 1.
  La  graduatoria  riguarda  le domande ammesse tra quelle pervenute,
tramite i Comuni, al servizio Commercio della Giunta  regionale  alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  La  posizione  in  graduatoria  provvisoria,  con l'indicazione del
numero dei nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati
che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale,
a mezzo raccomandata, entro sei mesi da tale comunicazione,  pena  la
decadenza del diritto a conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma
dei  documenti  presentati  e  scaduti, copie autenticate di tutte le
autorizzazioni necessarie  per  la  messa  in  funzione  dei  servizi
previsti  e valutati in base alle delibere del Consiglio regionale n.
25/19 del 30 settembre 1991  e  n.  41/11  del  14  aprile  1992,  in
aggiunta  alla  copia  autenticata  della  concessione  edilizia gia'
prevista nelle citate delibere.
  La Giunta regionale, sentita la Commissione  Regionale  Carburanti,
approva  la  graduatoria definitiva dei punti vendita di g.p.l. sulla
base della documentazione presentata di cui al  comma  precedente,  e
rilascia  i  nulla-osta tenendo conto che gli impianti di g.p.l.  non
possono superare il limite del 60% del totale dei  punti  vendita  di
tutti i carburanti della Regione.
  Le  domande  che  pervengono  al  servizio  Commercio  della Giunta
regionale dopo l'entrata in vigore della presente legge sono prese in
considerazione solo se i nulla-osta rilasciabili non sono interamente
assorbiti dalle richieste inserite in graduatoria.