Art. 2. La Giunta regionale, prima del rilascio dei nulla-osta e dopo l'accertamento delle uniche distanze riferibili al g.p.l. stabilite dall'art. 4 della L.R. n. 44/1990, approva, sentita la Commissione Regionale Carburanti, una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri delle delibere Consiliari di cui all'art. 1. La graduatoria riguarda le domande ammesse tra quelle pervenute, tramite i Comuni, al servizio Commercio della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero dei nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale, a mezzo raccomandata, entro sei mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto a conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma dei documenti presentati e scaduti, copie autenticate di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti e valutati in base alle delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, in aggiunta alla copia autenticata della concessione edilizia gia' prevista nelle citate delibere. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Carburanti, approva la graduatoria definitiva dei punti vendita di g.p.l. sulla base della documentazione presentata di cui al comma precedente, e rilascia i nulla-osta tenendo conto che gli impianti di g.p.l. non possono superare il limite del 60% del totale dei punti vendita di tutti i carburanti della Regione. Le domande che pervengono al servizio Commercio della Giunta regionale dopo l'entrata in vigore della presente legge sono prese in considerazione solo se i nulla-osta rilasciabili non sono interamente assorbiti dalle richieste inserite in graduatoria.