Art. 3.
 
  1.    Il   consigliere   sospeso,   ha   facolta'   di   continuare
volontariamente, durante il periodo  di  sospensione,  il  versamento
della  contribuzione  per  l'assegno  vitalizio  nella  stessa misura
effettuata dai consiglieri in carica.
  2. Al consigliere che sostituisce  temporaneamente  quello  sospeso
compete,   per  tutta  la  durata  della  supplenza,  il  trattamento
complessivamente spettante ai consiglieri in carica.