Art. 3. 1. Il consigliere sospeso, ha facolta' di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella stessa misura effettuata dai consiglieri in carica. 2. Al consigliere che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per tutta la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica.