Art. 4. 1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, e' corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui al comma 1, e l'indennita' ad esso spettante. 2. Al consigliere che si e' avvalso della facolta' di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella misura effettuata dai consiglieri in carica, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, viene corrisposto un assegno pari all'ammontare differenziato dell'importo volontariamente versato. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 23 marzo 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 marzo 1995.