Art. 4.
 
  1.  Al  consigliere  che  sia  stato  sospeso,  in caso di sentenza
definitiva di proscioglimento,  e'  corrisposto  con  riferimento  al
periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno
erogato, di cui al comma 1, e l'indennita' ad esso spettante.
  2.  Al  consigliere  che si e' avvalso della facolta' di continuare
volontariamente, durante il periodo  di  sospensione,  il  versamento
della  contribuzione  per l'assegno vitalizio nella misura effettuata
dai  consiglieri  in  carica,  in  caso  di  sentenza  definitiva  di
proscioglimento,  viene  corrisposto  un  assegno  pari all'ammontare
differenziato dell'importo volontariamente versato.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 23 marzo 1995
                                OSIO
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il  21  marzo
1995.