Art. 4.
                      Approvazione dei progetti
 
  1.  I  progetti  di  cui  all'art.  3  sono  approvati dalla Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore ai problemi del  lavoro,  sulla
base   dell'istruttoria   tecnica  espletata  dai  competenti  uffici
dell'assessorato, entro trenta giorni dalla data di presentazione.