Art. 5.
                     Modalita' di finanziamento
 
  1.  L'erogazione del finanziamento deliberato ai sensi dell'art.  4
viene effettuato con le seguenti modalita':
   a)  venti  per  cento   a   titolo   di   anticipazione   all'atto
dell'esecutivita' della delibera di concessione;
   b) settanta per cento al ricevimento dell'attestazione di avvio al
progetto;
   c)   dieci   per   cento   al   ricevimento  dell'attestazione  di
completamento  del  progetto  e  della  rendicontazione  delle  spese
sostenute.