Art. 5. Modalita' di finanziamento 1. L'erogazione del finanziamento deliberato ai sensi dell'art. 4 viene effettuato con le seguenti modalita': a) venti per cento a titolo di anticipazione all'atto dell'esecutivita' della delibera di concessione; b) settanta per cento al ricevimento dell'attestazione di avvio al progetto; c) dieci per cento al ricevimento dell'attestazione di completamento del progetto e della rendicontazione delle spese sostenute.