Art. 6. Vigilanza e controlli 1. La Regione, attraverso i competenti uffici del settore problemi del lavoro, esercita il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. In caso di accertata inosservanza la Giunta regionale delibera la revoca del finanziamento e determina le modalita' di restituzione delle somme eventualmente gia' erogate. 2. Le somme recuperate ai sensi del comma 1 possono essere utilizzate per il rifinanziamento di altri progetti.