Art. 6.
                        Vigilanza e controlli
 
  1.  La Regione, attraverso i competenti uffici del settore problemi
del lavoro, esercita il controllo  sul  rispetto  delle  disposizioni
contenute  nella presente legge. In caso di accertata inosservanza la
Giunta regionale delibera la revoca del finanziamento e determina  le
modalita' di restituzione delle somme eventualmente gia' erogate.
  2.  Le  somme  recuperate  ai  sensi  del  comma  1  possono essere
utilizzate per il rifinanziamento di altri progetti.