Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per la prima attuazione della presente legge  viene  programmata
l'utilizzazione di L. 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1995.
  2.  Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e' istituito il
capitolo n. 24131 con la denominazione:  "Finanziamento  di  progetti
destinati  alla  ripresa  economica ed allo sviluppo dell'occupazione
nella provincia di Latina", con lo stanziamento di L. 5 miliardi.
  3. Alla copertura  dell'onere  finanziario  di  L.  5  miliardi  si
provvede   mediante   l'utilizzazione   di   corrispondente   importo
accantonato nel fondo globale iscritto al capitolo n. 29002, elenco 4
lettera b) del bilancio regionale 1995.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 2 maggio 1995
                                OSIO
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29  aprile
1995.