Art. 7. Norma finanziaria 1. Per la prima attuazione della presente legge viene programmata l'utilizzazione di L. 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1995. 2. Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e' istituito il capitolo n. 24131 con la denominazione: "Finanziamento di progetti destinati alla ripresa economica ed allo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina", con lo stanziamento di L. 5 miliardi. 3. Alla copertura dell'onere finanziario di L. 5 miliardi si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente importo accantonato nel fondo globale iscritto al capitolo n. 29002, elenco 4 lettera b) del bilancio regionale 1995. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 2 maggio 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 aprile 1995.