Art. 2.
                             Contributi
 
  1. La Giunta regionale concede il contributo  di  cui  all'art.  1,
sulla  base  di  un  programma  triennale di investimenti, nei limiti
della disponibilita' di bilancio, per i seguenti interventi:
   a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle  strutture  per
l'utenza turistica e sportiva;
   b)  acquisto  di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare Ie
condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.
   2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di
ogni anno, con propria deliberazione da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Liguria,  i criteri di ammissibilita' e di
priorita' degli  interventi  e  le  modalita'  di  liqtiidazione  del
contributo.