Art. 2. Contributi 1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'art. 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilita' di bilancio, per i seguenti interventi: a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva; b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare Ie condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili. 2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilita' e di priorita' degli interventi e le modalita' di liqtiidazione del contributo.