Art. 5.
                        Revoca dei contributi
 
  1.  Decorso  un anno dalla concessione del contributo, senza che si
sia avuto l'inizio delle attivita' previste dall'intervento  ammesso,
il  Presidente  della  Giunta  regionale  dichiara  la  decadenza del
contributo, procedendo al recupero  delle  somme  eventualmente  gia'
erogate.