Art. 6. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'art. 2. 2. I contributi di cui all'art. 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 afavore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.