Art. 6.
                          Norma transitoria
 
  1.  In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano
domanda di contributo entro venti giorni dalla data di  pubblicazione
della  presente  legge nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno
1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'art. 2.
  2. I contributi di cui all'art. 2 sono determinati per l'anno  1995
in   lire   200.000.000   a   favore   degli   interventi  effettuati
nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000  afavore
degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.